Danno da vacanza rovinata: soluzioni pratiche

Danno da vacanza rovinata: soluzioni pratiche

Il danno da vacanza rovinata, viene ormai definito anche a seguito di numerose sentenze sul tema “come quel pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dal non aver potuto godere appieno dei benefici della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative”.

Il tema è stato negli ultimi anni oggetto di plurimi interventi legislativi, a partire dall’istituzione del Codice del Consumo e fino ad arrivare all’approvazione a mezzo del Dlgs 79/2011, del Codice del Turismo, che con l’articolo 47 comma n.1 è venuto esplicitamente a riconoscere in capo al turista il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore.

Tale diritto, seppure non inizialmente previsto dalla normativa italiana, era stato invece individuato da tempo come meritevole di tutela da parte della giurisprudenza che, in ossequio alla normativa comunitaria già esistente in materia, era piano piano venuta ad riconoscere la sussistenza di un diritto al risarcimento derivante dal minore godimento della vacanza per disagi o aspettative deluse.

In particolare, la Corte di Giustizia Europea già con la pronuncia del 12.03.2002 indicava come, attraverso l’art. 5 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso “si veniva a prevedere in capo al consumatore il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa”.

Ciò in ragione del fatto che, laddove le aspettative del turista fossero risultate frustrate a causa di carenze od omissioni relative alla qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l’acquisto del pacchetto turistico l’eventuale inadempimento debba venire a determinare il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

La frustrazione della finalità di svago, così creata, si traduce, infatti, in un vizio che ben può determinare l’estinzione del rapporto venutosi ad instaurare tra il soggetto turista ed il tour operator, facendo pertanto entrare quelle finalità di svago e riposo, tipiche di qualunque vacanza, a far parte dello stesso contenuto di quel contratto, fino a farle divenire addirittura elemento fondamentale.

Orbene, adesso, secondo il Codice del Turismo, nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni, oggetto del pacchetto turistico, e sempre che le stesse siano di non scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno.

Tale risarcimento dovrà, in ogni caso, essere correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso.

E’ importante notare l’inserimento della locuzione “di non scarsa importanza”. Una tale scelta è stata finalizzata per evitare richieste pretestuose.

Sul punto, però, occorre far notare che la disciplina del danno da vacanza rovinata va coordinata con l’art. 43 del Codice del Turismo, il quale ravvisando i presupposti per l’esercizio dell’azione di inadempimento contrattuale anche in lievi difformità degli standard qualitativi dei servizi turistici promessi o pubblicizzati sembra, in ogni caso, aprire la strada anche a contenziosi di minore rilevanza.

Occorre in ultimo evidenziare che la più recente giurisprudenza ha teso agevolare ancor più il consumatore ricostruendo il danno da vacanza rovinata quale danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.

Ciò significa che la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, quali ad esempio lo stress dettato dalla mancata fruizione della vacanza, che non potrebbero formare oggetto di prova diretta, vengono, invece, ad essere sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” nonché dalla concreta  regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

avv. Florinda Corrado – florinda.corrado@firenzestudiolegale.it

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