Guida in stato di ebbrezza
Il fenomeno della guida in stato di ebbrezza è negli ultimi anni divenuto tristemente noto all’opinione pubblica anche per i tragici risvolti di cui quotidianamente i mass media danno notizia.
Proprio per tale ragione il legislatore è intervenuto, arrivando a prevedere misure molto severe nei confronti di chi venga trovato alla guida in stato di ebbrezza.
Gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada prevedono le fattispecie della guida sotto l’influenza dell’alcool.
Il concetto di ebbrezza ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, poiché si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque condizione di disarmonia psico – fisica, determinata da ingestione di bevande alcooliche o sostanze stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza della guida.
In particolare, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 186 bis C.d.S., ha voluto disciplinare in maniera molto severa le condotte poste in essere da conducenti di età inferiore agli anni ventuno, neopatentati e soggetti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, al fine di dare una risposta all’aumentato allarme sociale.
Le fattispecie suddette si contraddistinguono entrambe per il fatto di prevedere conseguenze sia penali che amministrative.
Infatti, l’accertamento della guida in stato d’ebrezza comporta il verificarsi di un reato penale, sotto forma di contravvenzione, da una parte, con l’eventuale condanna al pagamento di un ‘ammenda (graduata al valore accertato di tasso alcoolemico), e l’applicazione di sanzioni amministrative dall’altra, quali la sospensione della patente di guida da un minimo di tre mesi.
E’ prevista poi la sanzione del fermo amministrativo del veicolo, qualora si provochi anche un incidente stradale, purché naturalmente il veicolo non sia di proprietà di persona estranea, fino alla revoca della patente di guida.
La severità delle norme suddette può portare a casi estremi, quali ad esempio l’ipotesi del giovane di età inferiore agli anni 21, che abbia un valore alcoolemico molto alto, con tasso riscontrato superiore a 1,5 g/l (“ipotesi gravissima”) e che abbia provocato un incidente stradale nell’orario compreso tra le 22 e le 7.
In tali casi, la pena base prevista è quella dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.
Inoltre, all’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
In realtà, nel caso specifico devono applicarsi anche ulteriori aggravamenti di sanzioni: in primo luogo, quelle derivanti dalla giovane età.
Si prevede, infatti, all’art. 186 bis Codice della Strada, che per i soggetti di età inferiore ai 21 anni, nonché per coloro che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni, il limite al valore alcoolemico debba sempre essere non superiore a 0 grammi per litro.
Nel caso in cui, al contrario, venga riscontrato un limite superiore, le sanzioni stabilite dall’art. 186 subiscono un aumento da un terzo alla metà.
Poiché l’illecito è stato commesso in orario successivo alle ore 22 e precedente le ore 7, si prevede l’aumento della sola ammenda, da un terzo alla metà.
In ultimo vi è, poi, un’ulteriore elemento aggravante, per l’aver provocato un incidente.
In tali casi, infatti, le sanzioni vengono, automaticamente raddoppiate ed in più si prevede che si debba procedere alla revoca della patente di guida.
Si vede come le conseguenze sia penali che amministrative nel caso ipotizzato siano poiuttosto gravose. Ma vi è un’ulteriore gravità della situazione in esame dovuta all’impossibilità di chiedere la sostituzione dell’eventuale pena detentiva e pecuniaria comminata con quella del lavoro di pubblica utilità.
Con lavoro di pubblica utilità si intende la possibilità che, a seguito dell’eventuale condanna, il trasgressore sia chiamato alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Tale possibilità , però, è esplicitamente esclusa proprio nei casi, come quello in questione, nei quali sia stato provocato un incidente.
In ultima istanza, l’aver cagionato un incidente provocherebbe anche, quale ulteriore conseguenza, l’applicazione del fermo sul veicolo per la durata di due mesi e all’esito di un’eventuale condanna, il disporsi la confisca del mezzo, misura anch’essa che si potrà comminare solo qualora a risultare positivo all’alcool test sia il proprietario dell’autoveicolo.
Nel caso specifico probabilmente sarebbe più conveniente accedere ai riti alternativi previsti dal Codice Penale (rito abbreviato e patteggiamento), che prevedono alcuni benefici, quali sconto di pena di 1/3 ad esempio ed ottenere anche la sospensione condizionale della pena.
Con l’applicazione di questo beneficio, al reo viene sospesa la pena per un termine di anni 2, durante il quale non si possono commettere altri reati. In caso positivo si estingue il reato, altrimenti la sospensione verrà revocata e la pena verrà eseguita.
Prima di concludere, una breve specificazione.
Si è parlato con riferimento al caso ipotizzato di “ipotesi gravissima”.
Il legislatore ha previsto, in aggiunta ad essa ulteriori due ipotesi di riferimento.
La prima, definita “ipotesi lieve”, viene ad integrarsi nel caso di accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
La sanzione qui prevista è unicamente il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, nonché la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
L’altra “ipotesi grave” è invece sanzionabile come reato penale, con l’ulteriore previsione di sanzioni amministrative.
Si integra allorquando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
In questo caso la norma prevede quale pena quella dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200.
All’accertamento del reato consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
In ogni caso, è buona norma ricordare che qualora si venisse sorpresi nuovamente alla guida in stato di ebbrezza entro i due anni dalla precedente infrazione, indipendentemente dal tasso alcoolemico accertato, non si avrà solo la sospensione, ma addirittura la revoca della patente.
avv. Roberto Ventrella – roberto.ventrella@firenzestudiolegale.it
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