Responsabilità penale del moderatore di forum per i commenti degli utenti.
La responsabilità civile e penale del contenuto di ciascun messaggio inviato al Forum è interamente a carico del mittente stesso. Il Meetup e i Moderatori non si assumono alcuna responsabilità sull’autenticità di quanto inviato dagli iscritti. I contenuti delle discussioni e delle opinioni espressi nei Forum sono da considerarsi a tutti gli effetti il risultato della libera partecipazione di persone ad un civile e libero dibattito. Quindi il contenuto e le argomentazioni dei singoli interventi non rappresentano il pensiero politico o il programma ideologico del gruppo, tranne nei casi esplicitamente dichiarati e votati dal Meetup stesso, ma piuttosto la base comune di ragionamento e di proposta per qualsiasi iniziativa
A chiunque si sia iscritto ad un forum su internet è certamente capitato, al momento dei registrarsi per la prima volta, di leggere una simile avvertenza.
Epperò, nonostante formule come quella sopra riportate, molto dibattuta, anche attualmente, rimane la questione relativa alla responsabilità penale e civile di chi gestisce un forum.
Tale problematica, peraltro, è stata ripetutamente sollevata anche con riferimento alla responsabilità dei blogger per i contenuti presenti nei loro blog.
Prima di addentrarci su tale tematica occorre, però, procedere ad alcune brevi premesse, in primo luogo su cosa siano i forum e sul loro funzionamento.
Il forum è un luogo virtuale dove gli utenti di internet possono scambiarsi idee ed opinioni, in tempo reale, sugli argomenti più diversi.
Solitamente, il forum è inserito all’interno di un sito internet ed è suddiviso in più aree tematiche.
La struttura dei forum è, dunque, ad albero: ogni cartella, che rappresenta un’area tematica, contiene una serie di sottocartelle distinte da un titolo che categorizza l’argomento trattato al suo interno. Ciascuna sotto-cartella, creata dagli stessi utenti ogni volta che vogliono aprire una nuova discussione, racchiude in sé un vero e proprio dibattito.
Parallelamente alla crescente importanza acquisita da queste tipologie di “arene virtuali” si è sempre più fortemente discusso del ruolo e del rilievo assunto dalla figura del moderatore, ossia colui che ha il compito di regolare le “discussioni” soprattutto con riferimento ad eventuali profili di corresponsabilità relativamente ad eventuali reati commessi dagli utenti del forum per i contenuti illeciti inseriti .
Sul punto, si era inizialmente partiti da una visione estremamente severa arrivando addirittura a sostenere che si dovesse profilare per i moderatori una sorta di “culpa in vigilando”, comparando così, in qualche misura, le condotte di questi ultimi con quelle dei direttori di giornali.
Ciò avrebbe significato, in concreto, ravvisare una corresponsabilità del moderatore, indipendentemente da una disamina sull’effettivo controllo esercitato prima o dopo la pubblicazione di un commento diffamatorio.
Su tali premesse si era mosso, ad esempio il Tribunale di Aosta nel 2006 con la sentenza n. 553 occupandosi, in quello specifico caso, di un blogger imputato per il reato di cui all’articolo 595 c.p., a causa di alcuni commenti ritenuti lesivi dell’onore di alcune persone, pubblicati su quella pagina.
Nella stessa, infatti, si estendeva ai blogger la disciplina prevista dall’articolo 57 c.p. per il direttore responsabile di un periodico, ma il medesimo ragionamento sarebbe ugualmente potuto valere per i moderatori dei forum .
Non solo, attraverso la succitata equiparazione, si arrivava ad affermare un principio se possibile ancor più “eccentrico” ovverosia che il gestore di un blog, avendo, il totale controllo di quanto viene postato, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere, o meglio l’obbligo giuridico, di eliminare quei commenti diffamatori anche se inseriti da utenti anonimi, pena il rispondere a titolo concorsuale nel reato .
Senonché, la giurisprudenza sul tema si è via via espressa, ben più opportunamente, a parere di chi scrive, in maniera opposta (si veda non ultima Corte di Cassazione, sentenza n. 35511 del 1 ottobre 2010)
La Suprema Corte ha infatti escluso, in casi analoghi, la possibilità di addebitare una responsabilità ai sensi dell’art. 57 c.p., in capo a blogger e a moderatori di forum, rilevando come la norma in oggetto definisca rigorosamente il proprio ambito di applicazione limitandolo al settore della carta stampata, ed escludendovi, implicitamente, il campo dell’informazione online.
La sentenza ha ribadito, infatti, che la diversità strutturale tra la carta stampata (oggetto in funzione del quale la norma è stata precipuamente coniata) e Internet, non consente di estendere alle nuove tecnologie la nozione di stampa, operazione che, tra l’altro, contrasterebbe in maniera evidente con il principio secondo il quale le norme penali si applicano solo e soltanto alle fattispecie delineate dalle singole norme codicistiche.
Di più, la Suprema Corte indica come sia strutturalmente impossibile addivenire ad una simile equiparazione stante la definizione di stampa come “riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico–chimici”: caratteristiche che certo non presenta il “prodotto di internet”.
Tale orientamento giurisprudenziale ha potuto poggiare, peraltro, sull’assunto per cui non esiste alcuna norma, nel nostro ordinamento, che impone un obbligo giuridico di garanzia in capo a blogger o a moderatori.
Allo stesso modo, anche il legislatore comunitario, nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, è venuto ad affermare che il fornitore di servizi non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza.
Non solo, in capo al medesimo fornitore di servizi non si può nemmeno ravvisare un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, il moderatore potrà, allora, in caso di pubblicazione di messaggi con contenuti diffamatori, incorrere unicamente in una responsabilità a titolo di concorso nel reato di diffamazione.
Ciò però, proprio alla luce dell’esclusa equiparazione tra giornali e blog (o chat o forum) solo nei casi in cui si preveda un’attività di filtraggio dei messaggi precedentemente alla loro pubblicazione.
Laddove, invece, tale attività preventiva non sia prevista, è il caso dei forum cd pubblici, ovvero quelli in cui i messaggi sono pubblicati senza alcuna preventiva approvazione o controllo di alcuno, è pacifico siano solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati; questo proprio perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di tali piattaforme alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito.
In questa casistica, risponderà in concorso con l’autore dei messaggi diffamatori, solo se abbia volontariamente scelto, dopo aver letto il messaggio, di continuare a diffonderlo in rete
avv. Luca Bellezza – luca.bellezza@firenzestudiolegale.it
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