La difesa del nome a dominio

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LA DIFESA DEL NOME A DOMINIO

I cosiddetti “nomi a dominio” sono sequenze di lettere e/o numeri, che vengono combinate dagli utenti. Spesso sono costituiti dal nome stesso degli utenti oppure sono nomi di fantasia o ancora sono distintivi di un marchio o un’azienda che ha la necessità di farsi rintracciare facilmente su internet.

Spesso può accadere che il dominio sia stato registrato da un altro utente o anche che venga utilizzato in malafede ai fini di rivenderlo. Nel corso degli anni si è assistito ad un vero e proprio accaparramento dei nomi a dominio a scopi commerciali. Per questo motivo è diventato importante capire la difesa del nome a dominio.

I nomi a dominio sono unici e non possono essere duplicati: a una sequenza di numeri corrisponde sempre e comunque un solo nome a dominio, e viceversa.

Quello che può cambiare è l’estensione del dominio.

Il suffisso .it, infatti, è solo una delle tante estensioni disponibili e non si limita ad identificare l’appartenenza geografica: anche i cittadini e le imprese dell’Unione Europea possono registrare un numero illimitato di domini a targa .it

Alcune estensioni fanno riferimento a paesi, nazioni o aree geografiche, ossia i cosiddetti ccTLD (country code top level domain), come .de, .fr, .uk o .eu. Altre estensioni, invece, hanno carattere generico: i gTLD, generic top level domain, come .net, .com. o .org.

Infine, i domini, nazionali o generici, possono essere suddivisi in ulteriori sottoinsiemi: in Italia, ad esempio, gli enti locali (comuni, province, regioni) hanno di norma nomi a dominio che ne identificano esattamente l’area geografica (es.: comune.firenze.it, o comune.fiesole.firenze.it).

In Italia il Registro.it costituisce l’anagrafe dei domini .it, pertanto gestisce e mantiene aggiornato l’archivio dei nomi a domino (DBNA, database dei nomi a dominio assegnati). I dati sono liberamente visualizzabili, nei limiti del rispetto della privacy degli utenti.
Il Registro permette anche di verificare lo
stato delle registrazioni di un singolo dominio .it. La sua funzione è quella associare gli indirizzi numerici necessari per muoversi in rete a un nome. Su questo principio funzionano il web, la posta elettronica e molti altri servizi internet. Questo servizio si chiama Dns (Domain Name System) e regola, in modo trasparente, il funzionamento di Internet.

L’utente che volesse registrare un nome dominio (per semplicità pensiamo all’azienda Tizia) dovrà rivolgersi a specifiche società, chiamate Registrar, le quali forniscono dalla semplice registrazione di un nome a dominio alla realizzazione di siti Web, alla fornitura di connettività Internet e di servizi altamente specializzati.

Si può comunque verificare preliminarmente (per una buona difesa del nome a dominio) se il nome a dominio prescelto possa già essere stato registrato da un altro utente, tramite il database WHOIS, che è la banca dati nella quale vengono raccolte le informazioni relative ai titolari dei nomi a dominio ed è consultabile pubblicamente.

Può accadere che il nome a dominio prescelto, magari perché riferito alla denominazione della propria azienda o attività, sia già stato registrato da un altro utente.

Nel caso concreto, va valutato innanzitutto se il diritto ad ottenere il nome a dominio in questione da parte dell’interessato sia tutelabile, poiché vi può essere un identico – e allo stesso modo degno di tutela – diritto da parte dell’utente che lo ha registrato (si pensi al caso di omonimie).

In generale, si tenga conto che le richieste di registrazione che giungono dall’utente vengono gestite secondo la regola del “first come, first served”, purché ovviamente non vi siano i presupposti per la riassegnazione del nome a dominio.

Sono molto frequenti le controversie in ordine alla registrazione del nome a dominio da parte di soggetti terzi, che spesso non hanno uno specifico interesse al nome in questione o che addirittura lo utilizzino per scopi illeciti.

Accade spesso che vengano registrati nomi a dominio simili a domini noti o contenenti il marchio di aziende famose. Tale prassi, nota con il nome di accaparramento di nomi a dominio (cybersquatting o domain grabbing), ha quale fine quello di realizzare un lucro sul trasferimento del nome a dominio a chi ne abbia interesse.

Nel caso di specie, un’azienda potrebbe vedersi utilizzare il dominio in malafede, con una conseguente concorrenza sleale e deviazione della potenziale clientela, attraverso un segno distintivo registrato precedentemente simile a quello utilizzato nel nome del dominio dal resistente e/o un uso confuso del marchio. Inoltre, si fa presente che, a differenza di quello che si può comunemente pensare, la registrazione del marchio non tutela da tali ipotesi.

Un soggetto privato, peraltro, potrebbe veder leso il proprio diritto all’identità e/o il diritto al nome e/o il diritto alla libera espressione.

Le modalità di tutela in tali casi sono le seguenti:

    • la procedura di opposizione, predisposta dal Registro.it, che consente l’accesso a due procedure alternative al ricorso all’autorità giudiziaria, ossia l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione;

    • la tutela giudiziaria, cautelare e di merito.

Per iniziare un’opposizione (e quindi una difesa del nome a dominio) è necessario inviare al Registro una richiesta scritta con le generalità del mittente, il nome a dominio oggetto dell’opposizione, le motivazioni e i diritti che si presumono lesi. L’opposizione deve essere rinnovata, tramite raccomandata, ogni 180 giorni, salvo che vi sia un giudizio, un arbitrato o una procedura di riassegnazione in corso. La richiesta di rinnovo non può essere ripetuta per più di due volte.

In relazione all’arbitrato, la controversia viene risolta dagli arbitri, esperti in materia di assegnazione di domini .it, che compongono il Collegio arbitrale.

In relazione alla procedura di riassegnazione, questa è condotta da appositi studi professionali (chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PRSD) ed ha lo scopo di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede, con in tal caso la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l’opposizione (difesa del nome a dominio completa).

La riassegnazione non impedisce comunque il ricorso alla magistratura o all’Arbitrato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario.

La procedura di opposizione, quindi, non necessita dell’intervento dell’autorità giudiziaria e in linea di massima ha dei costi contenuti e dei tempi abbastanza celeri.

avv. Florinda Corrado – florinda.corrado@firenzestudiolegale.it

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