Gratuito Patrocinio a spese dello Stato. Come funziona

Gratuito Patrocinio a spese dello Stato

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona che non abbia risorse economiche per sostenere i costi di un processo può richiedere la nomina di un avvocato iscritto nell’albo del gratuito patrocinio e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

In tal senso, presso il sito dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (www.ordineavvocatifirenze.eu), esiste un albo in cui sono inseriti i nominativi degli avvocati iscritti e abilitati al gratuito patrocinio.

Firenze Studio Legale – Redi 41c si avvale di professionisti iscritti nelle liste del gratuito patrocino sia in ambito di diritto civile che di diritto penale e che potranno fornire tutte le informazioni necessarie ad attivare la procedura.

In ambito civile ad esempio, il gratuito patrocinio è molto utilizzato anche in caso di separazioni e divorzi o, più in generale, nell’ambito del diritto di famiglia.

L’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato è previsto nell’ambito di un processo penale, civile, tributario, amministrativo ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione.

L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Ciò significa che coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato non dovranno anticipare alcuna somma e che potranno usufruire di un’assistenza legale gratuita. Le spese legali verranno pagate interamente dallo Stato.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi a carico ( e quindi per ogni familiare a carico agli 11.528,41 si sommano euro 1.032,91).

Possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Per quanto concerne il processo penale possono ricorrere al gratuito patrocinio sia l’indagato che colui il quale, in quanto persona offesa dal reato, intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Proprio in ambito penale con la riforma del D.L. n. 93/2013, convertito in L. n. 119/2013 si è estesa l’ammissione del Gratuito Patrocinio (prima prevista per reati quali la violenza sessuale o la pedopornografia ad esempio) alle vittime di reati quali i Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), atti persecutori (stalking art. 612 bis c.p.), in deroga ai limiti di reddito. Ciò significa che le vittime di queste tipologie di reato potranno richiedere che il costo delle spese legali sia a carico dello Stato, senza dover anticipare alcunché.

a cura dell’avv. Roberto Ventrella – roberto.ventrella@firenzestudiolegale.it

Una risposta a “Gratuito Patrocinio a spese dello Stato. Come funziona”

  1. Avatar Clara

    Buongiorno,
    ma sei io mi volessi separare dalla persona con cui convivo(con il quale ho un figlio) e che, quindi, risiede nella mia stessa abitazione, i nostri redditi si sommano comunque? O dovendoci separare l’uno dall’altro possiamo richiedere entrambi il patrocinio gratutito, se le condizioni lo consentono?
    Grazie per la disponibilità.
    Saluti

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